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CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della 431/1998, relativa alle locazione degli immboili ad uso abitativo è possibile stipulare contratti di locazione di natura tranitoria per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori.

Tra questi è possibile stipulare contratti con durata non supeirore a 18 mesi, per esigenze derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all'apprendistato e formazione personale, all'aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali.

E' possibile altresì stipulare contratti aventi durata da 6 mesi a 3 anni per studenti universitari.

La suddetta disciplina è contenuta all'interno della Convenzione Nazionale stipulata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra le organizzazioni degli inquilini e quelle della proprietà edilizia, così come aggiornata al 25 ottobre 2016.

Le suddette disposizioni consentono di delineare un nuovo panorama contrattuale in grado di venire incontro alle esigenze di entrambe le parti coinvolte, da una parte garantendo ai proprietari entrate costanti, senza l'occupazione dell'immoble per periodi eccessivamente lunghi; dall'altra consentendo ai conduttori, in particolar modo agli studenti fuori sede, di reperire facilmente un alloggio per il periodo di studio universitario.

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