Mobbing

Con la sentenza del 27 gennaio 2017 n. 2142,La Suprema Corte he definito i caratteri essenziali che identificano un a condotta come rientrante nell’ambito del “mobbing”.

Secondo la Cassazione  sono cinque gli elementi costitutivi del mobbing:  comportamenti ostili in serie;  la ripetitività delle vessazioni per un congruo periodo di tempo; l’evento lesivo della salute e della dignità del dipendente.; il nesso causale tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima;  l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. La necessaria compresenza di tutti questi elementi non rende facile per la vittima dimostrare la sussistenza del mobbing.

La Suprema Corte, tuttavia, riprendendo quanto già stabilito nella sentenza n. 19814 del 2013, ha ribadito che non è dovuto il risarcimento per mobbing al lavoratore che percepisce come ostile ogni avvenimento che crea tensione nei rapporti di lavoro a causa del suo stesso atteggiamento, ovvero se la sua personalità condiziona la percezione delle vicende lavorative.