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RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Con la presente si ritorna nuovamente sulla tematica della responsabilità solidale che vige nei contratti di appalto tra committente, appaltatore e subappaltatore, tematica già affrontata più volte nelle nostre precedenti newsletter, in quanto recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia con una propria circolare per chiarire alcuni aspetti della relativa normativa.

Dal momento che tale normativa è particolarmente delicata in quanto la sottoscrizione di contratti di appalto che non tutelino adeguatamente il committente (ossia l'Istituto che da in appalto un'opera o un servizio) può essere foriera di conseguenze ben gravi per l'Istituto, si provvede qui di seguito ad illustrare i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare al fine di porre nuovamente l'attenzione degli Istituti su una materia così importante.

Con la Circolare n. 2/E del 1/03/2013 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire alcune precisazioni in merito al regime della responsabilità solidale dei committenti, degli appaltatori e dei subappaltatori per l'omesso versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (Irpef e addizionali regionali e comunali) e dell'Iva nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi (disciplina che è stata ulteriormente modificata dalla Legge n. 134/2012).
La suddetta circolare ha precisato, innanzitutto, che le disposizioni in materia di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori hanno una portata generale e quindi non si applicano soltanto al settore dell'edilizia. La circolare ha poi precisato che tali disposizioni si applicano solo alle fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'art. 1655 del codice civile e, pertanto, restano escluse altre tipologie contrattuali quali gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto e il contratto di subfornitura.
La circolare ha di seguito chiarito che la normativa suddetta trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto (che presuppone la coesistenza di committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell'ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Per quanto riguarda il profilo temporale, la circolare ha ribadito che i contratti interessati dalle disposizioni suddette sono quelli stipulati, o rinnovati, a partire dal 12 agosto 2012. In tal senso la circolare ha precisato che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e pertanto la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (è quindi il caso di un contratto iniziato prima del 12 agosto 2012 ma rinnovato dopo tale data).

La circolare infine ha ribadito l'obbligo per il committente, prima di effettuare il pagamento all'appaltatore delle somme lui dovute, di acquisire da parte dell'appaltatore stesso, e dell'eventuale subappaltatore, la documentazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva. Nel caso in cui non provveda a ciò, il committente può vedersi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 200.000.
A tal proposito la circolare ha affermato che la documentazione attestante la regolarità dei versamenti può consistere anche in una asseverazione rilasciata dal caf o da professionisti abilitati oppure in una certificazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che può essere fornita dall'appaltatore anche con cadenza periodica (fermo restando che, al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione). Tutto ciò detto e considerato si ribadisce ancora una volta che la normativa in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto tra committente, appaltatore e subappaltatore è particolarmente complessa e delicata.

E' particolarmente importante quindi, onde evitare conseguenze che possono essere ben gravi per l'Istituto, porre particolare attenzione ogni qualvolta vi è in essere un contratto di appalto di opere o di servizi (come ad esempio il servizio di pulizia, di preparazione dei pasti, ecc. ecc.).

Inoltre si sottolinea che, alla luce delle recenti novità introdotte in materia dalla Legge n. 134/2012, tutti i contratti di appalto devono essere necessariamente revisionati al fine da valutare se sia necessario o meno apportarvi le modifiche ed integrazioni che devono essere obbligatoriamente presenti all'interno di ogni contratto di appalto.

Si invitano pertanto tutti gli Istituti che abbiano uno o più contratti di appalto in essere a rivolgersi quanto prima al nostro studio o ai propri rispettivi consulenti al fine di valutare l'idoneità o meno del testo di tali contratti di appalto.

 

Notizia a cura sel Settore Contabilità e Buste Paga

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